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Assegni familiari al CO.CO.CO.

Inviato il 15 ottobre 2007


Rubrica a cura dell'Avv. Enrico U.M. Cafiero 

 

Lettore

Sono un CO.CO.CO. presso una pubblica amministrazione (comune), vorrei sapere se mi spettano gli assegni riservati al nucleo familiare e come funziona il versamento dei contributi pensionistici.

 

Esperto

Anche i CO.CO.CO. della pubblica amministrazione devono versare i contributi previdenziali alla gestione separata Inps secondo le relative modalità. Va subito detto che il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (circolare 4 del 15 luglio 2004) ha chiarito alcuni aspetti comuni della normativa per tutte le amministrazioni pubbliche sull'utilizzo delle co.co.co. come forma di rapporto di lavoro in attesa del processo di armonizzazione con la riforma Biagi delineata nel Dlgs 276/2003 (attualmente non applicabile alle amministrazioni pubbliche). Gli elementi che sostanzialmente caratterizzano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa possono essere sintetizzati nei seguenti , anche con riferimento all'articolo 409, comma 3, del Codice di procedura civile:— continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione lavorativa che si protrae nel tempo con durata da definirsi in sede negoziale. In altri termini, la continuità si intende come persistenza nel tempo del rapporto (non necessariamente giorno per giorno) che si concretizza nelle prestazioni ripetitive (una dopo l'altra in maniera sistematica) ai fini del raggiungimento del risultato richiesto dall'amministrazione committente;— coordinazione, rappresentata, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente che si traduce in una stretta connessione con le finalità del committente medesimo;— prestazione prevalentemente personale nel senso che il ricorso del collaboratore a terzi risulta decisamente limitato. Il co.co.co. ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della legge 335/95) dall'inizio dell'attività. Sono considerati validi gli eventuali contributi versati dal committente anche in assenza di denuncia all'Inps da parte del collaboratore. Il committente, infatti, è il responsabile del versamento contributivo mensile indipendentemente dall'effettuazione della denuncia di iscrizione da parte del collaboratore. Va anche notato che l'articolo 5 del Dlgs 38 del 23 febbraio 2000 ha esteso l'obbligo dell'assicurazione Inail anche ai lavoratori parasubordinati, a condizione che svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo unico Inail, ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'esercizio delle proprie mansioni. Sul fronte fiscale va sottolineato che i compensi del collaboratore si considerano come redditi assimilati a quelli del lavoratore dipendente. Per quel che concerne l’ assegno al nucleo familiare va rilevato che tale diritto ai lavoratori iscritti alla gestione separata è previsto in presenza del versamento anche dell'aliquota dello 0,50 per cento. Il decreto interministeriale (Welfare ed Economia) del 4 aprile 2002 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 136 del 12 giugno 2002 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione) ha dettato le regole applicative sul versante degli assegni di maternità e al nucleo familiare nei confronti degli iscritti alla gestione separata (articolo 2, comma 26, legge 335/95), tenuti al versamento anche della contribuzione dello 0,5%, per quanto riguarda l'allineamento di queste prestazioni economiche alle forme e alle modalità previste per il lavoro dipendente. La fonte normativa di questo allineamento è contenuta nell'articolo 80, comma 12, legge 388 del 23 dicembre 2000 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 59, comma 16, legge 449/97). Il decreto del 4 aprile 2002 ha arrecato una serie di innovazioni anche in materia di assegno per il nucleo familiare, eliminando le limitazioni relative alla composizione del nucleo familiare e i limiti di reddito pro capite. In altri termini, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto anche ai nuclei composti da due genitori e un figlio minore e ai nuclei senza figli minori (esclusi dalla precedente normativa) con gli stessi criteri che disciplinano l'individuazione del nucleo per l'erogazione della prestazione ai lavoratori dipendenti. L'Inps, con la circolare 138 del 29 luglio 2002, ha fornito i criteri operativi.


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